Interventi in materia di opere pubbliche

Art. 2 — Interventi in materia di edilizia demaniale

E' autorizzata la spesa complessiva di lire 600 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986, per la costruzione, sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento di edifici pubblici statali e di altri immobili demaniali, in base ad un programma all'uopo predisposto, tenendo conto delle indicazioni espresse dagli altri Ministeri interessati, da presentare al Parlamento entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per l'espressione entro i successivi trenta giorni del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari. Una quota non inferiore al 70 per cento dello stanziamento di cui al primo comma del presente articolo e' riservata per opere di completamento e di ristrutturazione. Il Ministro dei lavori pubblici presenta al Parlamento apposita relazione annuale sullo stato di attuazione del programma. A valere sullo stanziamento di cui al primo comma una somma non superiore a lire 7 miliardi e' assegnata al Ministero delle finanze per l'acquisizione in territorio austriaco degli immobili e delle infrastrutture occorrenti per l'espletamento dei controlli di frontiera sull'autostrada Udine-Tarvisio-Villach.

Testo vigente dal 29 marzo 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-03-07;99~art2 · fonte su Normattiva