[1]All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si fara' fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette recate dalla legge 24 giugno 1958, n. 637, concernente, fra l'altro, variazioni al bilancio per l'esercizio 1957-58. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

[2]La presente legge, munita del sigillo, dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 26 dicembre 1958

[4]GRONCHI

[5]FANFANI - MONALDI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Testo vigente dal 26 gennaio 1959

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urn:nir:stato:legge:1958-12-26;1208~art2 · fonte del testo