[1]L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sara' fronteggiato con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1957-58. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[2]La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 26 maggio 1959
[4]GRONCHI
[5]SEGNI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Testo vigente dal 10 giugno 1959
