[1]L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sara' fronteggiato con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1957-58. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

[2]La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 26 maggio 1959

[4]GRONCHI

[5]SEGNI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Testo vigente dal 10 giugno 1959

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1959-05-26;344~art3 · fonte del testo