L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a provvedere al completamento dei previsti programmi di costruzione di alloggi di servizio e di costruzione e ristrutturazione di edifici da adibire a sede di uffici locali con le modalita' previste dall'articolo 7 della legge 23 gennaio 1974, n. 15. Le concessioni sono accordate dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sulla base delle convenzioni in corso con la societa' concessionaria stipulate per stabilire i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione.

Testo vigente dal 22 febbraio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-10;39~art7 · fonte su Normattiva