La somma complessiva di lire 52.500.000.000 occorrente per il pagamento degli ulteriori contributi previsti dal precedente art. 1 sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1.500.000.000 annui a decorrere dall'esercizio 1952-53 all'esercizio 1986-87. All'onere di lire 1.500.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1952-53 si provvede con riduzione dal capitolo n. 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Testo vigente dal 14 agosto 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-25;1058~art2 · fonte del testo