E' fissato per l'esercizio 1952-53 un limite di impegno di lire 1.500.000.000 entro il quale il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere nell'esercizio medesimo, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, numero 1165, sull'edilizia popolare ed economica e successive modificazioni ed integrazioni, contributi in annualita' agli enti e societa' previsti dalle citate disposizioni, che costruiscono case popolari.

Testo vigente dal 14 agosto 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-25;1058~art1 · fonte del testo