E' autorizzato il rimborso, in unica soluzione, al Fondo massa del Corpo della guardia di finanza della somma di lire 400.000 anticipata dal Fondo stesso a mente dell'art. 7 del regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 571.

Testo vigente dal 24 aprile 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-31;285~art1 · fonte del testo