Alla maggiore spesa prevista dall'articolo precedente sara' provveduto con le maggiori entrate di cui alla legge 3 febbraio 1949, n. 31. La somma suddetta verra' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1948-49 con decreto del Ministro per il tesoro.
Testo vigente dal 11 maggio 1949
