Per la liquidazione degli oneri di cui alla presente legge e' autorizzato lo stanziamento nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della somma di lire 19.000.000.000. Agli oneri di cui sopra si fara' fronte: per lire 9.000.0000.000 con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al secondo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1951-52 e per lire 10.000.000.000 con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952-53, intendendosi, a tale effetto, corrispondentemente prorogata la facolta' di utilizzo di detta disponibilita', stabilita dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 5 luglio 1956

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-06-28;599~art3 · fonte del testo