Quando si tratti di difendere dai danni case private, magazzini, depositi e alberghi, le spese sono a carico degli interessati.
Testo vigente dal 11 maggio 1949
Quando si tratti di difendere dai danni case private, magazzini, depositi e alberghi, le spese sono a carico degli interessati.
Testo vigente dal 11 maggio 1949
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1949-04-05;187~art3 · fonte del testo