E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1956-57, la spesa di lire 200.000.000, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del Comitato interministeriale per la ricostruzione) per l'attuazione di programmi di assistenza tecnica e di produttivita'. Tale somma sara' versata nel Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttivita', previsto dall'art. 1 della legge 31 luglio 1954, n. 626.

Testo vigente dal 27 marzo 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-03-05;105~art1 · fonte del testo