E' autorizzata la spesa di lire 400.000.000 per la prosecuzione ed il completamento dei programmi di assistenza tecnica e di produttivita'. Tale somma, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del Comitato interministeriale per la ricostruzione) in ragione di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1957-58 e di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1958-59, sara' versata nel Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttivita' previsto dall'art. 1 della legge 31 luglio 1954, n. 626.

Testo vigente dal 12 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-21;288~art2 · fonte del testo