La spesa sostenuta dallo Stato per l'esecuzione dei lavori di cui alla lettera d) del precedente art. 1 resta per meta' a carico delle province e dei comuni interessati. Il ricupero di detta quota anticipata dallo Stato sara' effettuata in trenta rate annuali costanti senza interessi decorrenti dal terzo anno successivo a quello in cui e' stato redatto il verbale di collaudo.

Testo vigente dal 28 aprile 1950

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-03-06;171~art4 · fonte del testo