I sussidi di cui al precedente art. 1, lettere g) ed h) possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, purche' gli interessati prima dell'inizio dei lavori ne abbiano data comunicazione al competente ufficio del Genio civile o questo abbia proceduto all'accertamento del danno. I sussidi di cui alla lettera h) dello stesso art. 1 possono essere concessi anche se i lavori di riparazione siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, qualora si tratti di opere effettuate in base ad invito dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010. In ambedue i casi i sussidi possono essere concessi soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento.

Testo vigente dal 28 aprile 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-03-06;171~art5 · fonte del testo