Alla copertura dell'onere recato dalla presente legge si fara' fronte con riduzione dal capitolo 167 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo; di conseguenza e' ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2 della legge 31 ottobre 1953, n. 806, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso esercizio. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

Testo vigente dal 19 luglio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-06-22;455~art3 · fonte del testo