Per l'esercizio finanziario 1953-54 e' autorizzata la spesa di lire 32.000.000.000 per provvedere:

  • a)a cura ed a carico dello Stato e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazioni, manutenzioni, riparazioni e completamento di opere pubbliche esistenti;
  • b)al recupero, alla sistemazione ed alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonche' alle escavazioni marittime;
  • c)alle necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita', ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;
  • d)alla esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale e insulare, in applicazione del secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;
  • e)agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresa la legge 4 aprile 1935, n. 454, concernente sussidi ai danneggiati dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1920, nonche' a concorsi e sussidi in dipendenza del secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Testo vigente dal 31 ottobre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-10-31;806~art2 · fonte del testo