All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge si fara' fronte mediante diminuzione degli stanziamenti dei capitoli n. 38 (lire 150 milioni) e n. 52 (lire 150 milioni) dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1961-62. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 8 agosto 1962
