All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge si fara' fronte mediante diminuzione degli stanziamenti dei capitoli n. 38 (lire 150 milioni) e n. 52 (lire 150 milioni) dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1961-62. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 8 agosto 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-07-13;1070~art2 · fonte su Normattiva