All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per gli anni 1978 e 1979 in L. 909.000.000 per l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni ed in L. 202.000.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici si fara' fronte: per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni mediante riduzione: di L. 606.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 101 del proprio stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 e di L. 303.000.000 dello stanziamento iscritto al citato capitolo 101 per l'anno finanziario 1979; per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici mediante riduzione: di L. 50.500.000 degli stanziamenti iscritti, rispettivamente ai capitoli 194 e 201 del proprio stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, e di L. 101.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 101 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1979. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 9 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;862~art6 · fonte su Normattiva