E' autorizzata la spesa massima di lire 450.000.000 quale contributo alle provvidenze adottate a favore del personale licenziato del bacino carbonifero del "Sulcis" e concordate con l'Alta Autorita' della C.E.C.A. In relazione alle norme contenute nel paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951, e ratificato dalla Repubblica italiana con legge 25 giugno 1951, n. 766. Entro il limite della somma di cui al precedente comma il Ministro per l'industria e per il commercio di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale stabilira' la misura del contributo medesimo e ne disporra' l'erogazione a favore della Societa' carbonifera sarda.

Testo vigente dal 30 novembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-10-12;1324~art1 · fonte del testo