E' elevata da lire 450.000.000 a lire 848.500.000 la spesa massima autorizzata con l'art. 1 della legge 12 ottobre 1956, n. 1324, quale contributo alle provvidenze adottate a favore del personale licenziato dal bacino carbonifero del "Sulcis" e concordate con l'Alta Autorita' della C.E.C.A. in relazione alle norme contenute nel paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato che istituisce la Comunita' - Europea del Carbone e dell'Acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951, e ratificato dalla Repubblica italiana con legge 25 giugno 1952, n. 766.

Testo vigente dal 20 aprile 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-03-18;168~art1 · fonte del testo