Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana.

Testo vigente dal 11 gennaio 1956

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-12-23;1340~art2 · fonte del testo