Alla copertura dell'onere di cui al precedente articolo si provvedera', quanto a lire 750 milioni, in deroga al disposto della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una aliquota delle disponibilita' nette recate dalla legge 30 luglio 1959, n. 594, concernente variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1958-59. La rimanente somma di lire 200 milioni sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro pubblici per l'esercizio finanziario 1961-62 Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 5 novembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-11;1234~art2 · fonte su Normattiva