Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra

Art. 24 — Onere di bilancio e copertura finanziaria

Ai fini dei miglioramenti economici, di cui alla presente legge, la spesa riportata nel bilancio per l'anno finanziario 1971 e' aumentata di lire 15.750 milioni dal 1 luglio 1971 e la spesa aggiuntiva di ciascuno degli anni successivi rispetto all'anno precedente, resta stabilita in lire 12 miliardi a partire dal 1 luglio 1972 ed in lire 10 miliardi e 250 milioni a partire dal 1 luglio 1973. All'onere di lire 15.750 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1971 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 12 agosto 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-07-28;585~art24 · fonte su Normattiva