Alla concessione delle opere di cui all'articolo 1 si fara' luogo con le modalita' previste dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1946, n. 552.
Testo vigente dal 27 maggio 1964
Alla concessione delle opere di cui all'articolo 1 si fara' luogo con le modalita' previste dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1946, n. 552.
Testo vigente dal 27 maggio 1964
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1964-05-01;316~art2 · fonte del testo