Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965

Art. 6 — Approvazione dei progetti e concessione dei contributi

L'approvazione dei progetti e la concessione dei contributi per le opere previste dall'articolo 2 della presente legge hanno luogo in conformita' ai programmi di cui all'articolo 5, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ovvero con decreto del provveditore alle opere pubbliche, sentito il Comitato tecnico-amministrativo, secondo la rispettiva competenza stabilita dal decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534.

Testo vigente dal 8 agosto 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art6 · fonte su Normattiva