All'onere di lire 1.000.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1951-52 si provvede con i fondi inscritti nel capitolo 326 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo.

Testo vigente dal 17 maggio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-04-02;314~art3 · fonte del testo