All'onere di milioni 300 derivante dalla presente legge si provvedera' a carico del fondo inscritto al capitolo n. 495 dello stato di previsione della, spesa del ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.
Testo vigente dal 7 gennaio 1957
