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[1]Col rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario 1909-910 i residui delle somme autorizzate per opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria con le leggi dal 1881 in poi, e che trovansi inscritte nei capitoli aggiunti dell'esercizio suddetto, saranno riuniti in unico capitolo aggiunto al bilancio dell'esercizio 1910-911 colla denominazione:

[2]«Residui passivi dell'esercizio 1909-910 e retro per opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria autorizzate con leggi diverse dal 1881 in avanti».

Testo in vigore dal 16 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1910-06-12;297~art5 · fonte del testo