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[1]E' concesso al comune di Salerno per la esecuzione delle opere di difesa e sistemazione della riviera di quella citta', un ulteriore sussidio di L. 300,000 in aggiunta a quello accordatogli con R. decreto 16 luglio 1901 e di cui all'art. 10 della legge 13 marzo 1904, n. 102.
[2]Il pagamento di questa somma sara' fatto a misura dell'avanzamento dei lavori e vi si provvedera' con imputazioni al fondo inscritto al n. 30 della tabella annessa alla legge 14 luglio 1907, n. 542 «Opere diverse difesa delle spiaggie, ecc.». Detto fondo verra' poi gradatamente reintegrato, negli esercizi dal 1913-914 al 1918-919, mediante trasporto di annue L. 50,000, da effettuarsi con decreti del ministro del tesoro, dal capitolo dei sussidi per opere ai porti di 4ª classe e per conservazione di spiaggie, corrispondente a quello n. 232 dell'esercizio 1909-910.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 12 giugno 1910.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Sacchi - Tedesco.
[7]Visto, Il guardasigilli: Fani.
Testo in vigore dal 16 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
