La spesa di lire 400.000.000, risultante dall'applicazione del precedente art. 1, sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1953-54. Le somme eventualmente non impegnate nel corso dell'esercizio 1953-54, sono riportate agli esercizi successivi. Alla copertura dell'onere predetto si provvede con le disponibilita' di cui al primo provvedimento di variazioni del bilancio per l'esercizio 1953-54.
Testo vigente dal 8 luglio 1955
