La spesa di lire 1.300.000.000, di cui al precedente art. 1, sara' stanziata sugli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 650.000.000 nell'esercizio 1953-54 e di lire 650.000.000 nell'esercizio 1954-55. Alla copertura della spesa di lire 650.000.000 da stanziare nell'esercizio 1953-54 si fa fronte con pari riduzione delle somme disponibili sullo stanziamento di cui al capitolo 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile dell'esercizio medesimo per effetto della legge 2 aprile 1953, n. 212, che proroga le disposizioni della legge 8 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti a favore dell'industria, delle costruzioni navali.

Testo vigente dal 10 maggio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-04-22;168~art2 · fonte del testo