All'onere derivante dalla presente legge sara' fatto fronte con il fondo iscritto nel capitolo n. 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto la occorrente variazione di bilancio.
Testo vigente dal 9 agosto 1956
