Per l'esecuzione dei lavori di completamento del fabbricato di cui al precedente art. 1, e' autorizzata la spesa di lire 1.250.000.000, la quale sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 200 milioni nell'esercizio 1957-58 e di lire 350 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1958-59 al 1960-61 compreso.

Testo vigente dal 4 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-11-09;1125~art3 · fonte del testo