All'onere di lire 200.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1957-58, si provvedera' riducendo di pari importo il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Testo vigente dal 4 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-11-09;1125~art4 · fonte del testo