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La somma di cui all'articolo 1 sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti in ragione di lire 50.000.000 per ciascuno dei due esercizi finanziari 1960-61 e 1961-62.

Testo in vigore dal 7 marzo 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-02-10;67~art3 · fonte del testo