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E' autorizzata la spesa di lire 3.600 milioni, da ripartire in sei anni finanziari consecutivi a decorrere dal 1982, per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura o di scuole italiane all'estero. Per l'anno finanziario 1982, la quota viene fissata in lire 600 milioni. Le quote relative agli esercizi successivi saranno determinate con la legge finanziaria.

Testo in vigore dal 27 luglio 1982 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-07-22;473~art1 · fonte su Normattiva