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E' autorizzata la vendita dei beni immobili disponibili adibiti, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, a sedi di scuole ed istituti di cultura di pertinenza del patrimonio dello Stato e situati all'estero, quando la loro conservazione al detto patrimonio risulti non conveniente o non risponda agli scopi per i quali gli immobili stessi vennero costruiti o acquistati. Essi verranno indicati con decreto da emanarsi dal Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro. La vendita degli immobili ha luogo mediante contratti da stipularsi anche a trattativa privata o licitazione privata, qualunque sia il loro valore. Qualora sussistano particolari ragioni di convenienza o di utilita', da indicarsi nel decreto di cui al primo comma del presente articolo, i beni immobili disponibili di pertinenza dello Stato potranno essere ceduti alla pari ovvero con conguaglio a favore o a carico dell'Erario in permuta di altri immobili qualunque sia il loro valore. In deroga a quanto stabilito dagli articoli 7, primo comma, 9, terzo comma, 10, secondo comma, della legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, per i contratti di acquisto, costruzione, vendita e permuta di cui alla presente legge si applica il disposto dell'articolo 10, terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. Se la legge locale vieta il trasferimento di beni immobili, gli immobili di cui ai precedenti commi possono formare oggetto di negozi consentiti dalla stessa legge locale che permettano di perseguire indirettamente gli scopi della vendita o della permuta.
Testo in vigore dal 27 luglio 1982 al 22 dicembre 2008
