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I ricavi derivanti dalla vendita ed i conguagli attivi delle permute di cui al precedente articolo 3 affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. In relazione ai versamenti di cui al precedente comma, con decreti del Ministro del tesoro saranno effettuate assegnazioni di fondi nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, in aggiunta a quelle autorizzate dalla presente legge, nel limite massimo di lire due miliardi. Tali fondi saranno impiegati per la costruzione, la ristrutturazione o l'acquisto di stabili da destinare a sedi di scuole e di istituti di cultura, in luogo di quelli venduti o permutati, ovvero in relazione a comprovate esigenze che si dovessero manifestare tra il 1982 ed il 1987 oltre a quelle a cui si fara' fronte con la spesa indicata nell'articolo 1 della presente legge, e, unitamente ai fondi di cui al detto articolo 1, per provvedere al pagamento dei conguagli passivi delle permute di cui al precedente articolo 3.
Testo in vigore dal 27 luglio 1982 al 22 dicembre 2008
