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Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro della pubblica istruzione, presentera' al Parlamento una relazione contenente il primo programma di massima degli interventi. Dei programmi successivi si dara' annualmente notizia nella nota preliminare allo stato di previsione del Ministro degli affari esteri.

Testo in vigore dal 27 luglio 1982 al 22 dicembre 2008

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