Con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per il tesoro e per la marina mercantile sara' provveduto per l'esercizio 1965 al riparto delle somme autorizzate dalla presente legge fra le spese per opere portuali e quelle per i mezzi effossori di cui all'articolo 5. Correlativamente, il Ministro per il tesoro provvedera', con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. Per gli esercizi successivi tale riparto sara' disposto con la legge di approvazione del bilancio per gli esercizi stessi.

Testo vigente dal 9 novembre 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-10-27;1200~art6 · fonte su Normattiva