Il Ministro per i lavori pubblici 6 autorizzato ad assumere impegni in ciascun esercizio per importi non superiori all'autorizzazione di spesa dell'esercizio medesimo e di quello successivo.
Testo vigente dal 9 novembre 1965
Il Ministro per i lavori pubblici 6 autorizzato ad assumere impegni in ciascun esercizio per importi non superiori all'autorizzazione di spesa dell'esercizio medesimo e di quello successivo.
Testo vigente dal 9 novembre 1965
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1965-10-27;1200~art7 · fonte su Normattiva