I progetti da finanziare in base alla presente legge debbono riguardare opere complete, per natura idonee a soddisfare il servizio cui sono destinate. Tra le opere contemplate dalla presente legge sono compresi i mezzi meccanici fissi o mobili per il carico, lo scarico, il deposito e il trasporto di merci.

Testo vigente dal 9 novembre 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-10-27;1200~art8 · fonte su Normattiva