Art. 1
E' autorizzata, la spesa di L. 147.000.000 per la costruzione, a cura del Ministero dei trasporti, di un laboratorio di esperienze per funi metalliche impiegate nei pubblici servizi di trasporto a funi; per l'acquisto dell'area sulla quale dovra' sorgere il laboratorio; per l'acquisto di macchinari e strumenti relativi, e per l'esercizio del laboratorio.
Testo vigente dal 7 aprile 1952
