Per la esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, della progettazione delle opere necessarie per la sistemazione di fiumi e torrenti al fine di evitare i danni derivanti dalle piene, attuando anche studi, rilievi, esperienze su modelli e quanto altro puo' occorrere per la relazione dei progetti esecutivi, e' autorizzata la spesa di L. 450.000.000. La spesa stessa verra' per L. 75.000.000 portata in aumento sul capitolo 119 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1951-52 e sui corrispondenti capitoli dei tre esercizi seguenti, in ragione di L. 150.000.000 per ciascuno degli esercizi 1952-53 e 1953-54 e L. 75.000.000 per l'esercizio 1954-55.

Testo vigente dal 9 maggio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-04-20;422~art1 · fonte del testo