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Oltre al canone mensile di cui al precedente articolo 13, sono a carico del concessionario dell'alloggio di cui ai numeri 2) e 3) del precedente articolo 6 le piccole riparazioni previste dall'articolo 1609 del codice civile il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari. Il concessionario provvede direttamente alle piccole riparazioni di cui sopra. Sono ripartite tra i concessionari, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e di funzionamento degli ascensori e montacarichi, della pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione
Testo in vigore dal 1 settembre 1978 al 9 ottobre 2010
