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Il programma di realizzazione di alloggi di servizio di cui al precedente articolo 1, da determinare in relazione alle esigenze funzionali di ciascuna Forza armata concordate in sede di comitato dei capi di stato maggiore, e' predisposto dalla Direzione generale del genio ed approvato dal Ministro della difesa entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Tale programma e' comunicato alle Camere entro trenta giorni dalla sua approvazione.
Testo in vigore dal 1 settembre 1978 al 9 ottobre 2010
