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Tutti i fabbricati realizzati, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio sono considerati, a tutti gli effetti di legge, infrastrutture militari. Fanno eccezione gli alloggi ex INCIS/militari ora IACP. Tali alloggi rimangono sottoposti al regime previsto dal regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive integrazioni e modificazioni, anche se costruiti in data anteriore all'entrata in vigore dello stesso.

Testo in vigore dal 1 settembre 1978 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-08-18;497~art5 · fonte del testo