Art. 1
E' autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 (due miliardi) per provvedere alla graduale sistemazione dei debiti per ricoveri, cure ambulatoriali, spese di trasporto e forniture di apparecchi ortopedici disposti, a favore di infermi poliomielitici, ai sensi della legge 10 giugno 1940, n. 932.
Testo vigente dal 1 marzo 1963
