Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a partecipare ad Enti nazionali ed internazionali, aventi attinenza con l'attivita' dei lavori pubblici; ad organizzare o partecipare a convegni e congressi, nazionali o internazionali, aventi le stesse caratteristiche; ad organizzare o partecipare a mostre e fiere nazionali o internazionali, col fine di mettere in evidenza la propria attivita'; e compiere studi e ricerche sperimentali, provvedendo anche al coordinamento e alla metodizzazione degli studi, nonche' a pubblicazioni attinenti ai vari rami dei lavori pubblici. Le spese relative sono annualmente previste in apposito capitolo di bilancio.

Testo vigente dal 14 agosto 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-25;1055~art1 · fonte del testo