Parti perseguiranno l'obiettivo di ampliare i contatti tra le istituzioni ed enti interessati al fine di incrementare gli scambi della produzione libraria, delle pubblicazioni, dei programmi radiotelevisivi e di ogni altro mezzo di informazione su base commerciale e non commerciale. Le Parti favoriranno la conclusione di accordi sulla cooperazione nel campo dell'informazione, anche al fine della formazione dei quadri, tra gli enti competenti, le associazioni e organizzazioni commerciali dei due Paesi. Le Parti favoriranno gli scambi ed i progetti congiunti nel settore dei mezzi di comunicazione di massa nonche' l'organizzazione di mostre e la partecipazione alle fiere librarie internazionali, realizzate sul loro territorio.

Testo vigente dal 22 febbraio 1996

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1996-02-08;69~trattato-art23 · fonte su Normattiva